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Parte 2

 

Art. 7: Perdita della qualità di Socio
La qualità di socio dell'Associazione viene meno: a) per decesso o scioglimento della società; b) per cessazione dell'attività; c) per recesso volontario: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso; d) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standards minimi previsti, accertata dagli organi dell'Associazione.
Art. 8: Subentro
Nel caso di decesso o cambio di proprietà o ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale. Art. 9 Sanzioni
Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento. E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.
Art. 10 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) l'Ufficio di Presidenza;
e) il Collegio dei Sindaci Revisori.
Art. 11 Assemblea dei Soci
Nell'Assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto. E' possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un socio, oltre se stesso. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questo lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o dal Direttore, se nominato.
Art. 12 Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria: a) approva il Bilancio dell'Associazione; b) elegge i componenti del Consiglio d'Amministrazione; c) approva il Regolamento interno con gli standards di qualità; d) impartisce le direttive generali dell'Associazione; e) nomina i membri del Collegio dei Revisori; f) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione; L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
Art. 13 Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sull'eventuale sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi dei soci; in seconda convocazione è costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
Art. 14 Consiglio di Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e formato da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente, e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: a) elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione; c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci; d) delibera sull'esclusione dei soci; e) propone all'Assemblea il Regolamento; f) controlla i requisiti degli aderenti alla Strada del vino e sapori mantovani; g) nomina il Direttore, fissandone i compensi, ed il personale; h) nomina l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti; i) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada del vino e sapori mantovani; j) delibera ogni altro atto di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.

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